Il diritto all’istruzione dei disabili e l’integrazione scolastica degli stessi sono oggetto di specifica tutela sia da parte dell’ordinamento internazionale, che di quello interno.
Per quanto riguarda la normativa italiana, in attuazione dell’art. 38 Cost., la materia è regolata dalla legge del 5 febbraio 1992, n. 104, la quale attribuisce al disabile il diritto soggettivo all’educazione e all’istruzione a partire dalla scuola materna fino all’università.
In particolare, tra le varie misure previste dal legislatore, si ricorda quella del personale docente specializzato, chiamato ad adempiere alle ineliminabili forme di integrazione e di sostegno a favore degli studenti diversamente abili.
Per quanto attiene, invece, la normativa internazionale, viene in rilievo la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, il cui art. 24 statuisce che gli Stati Parti “riconoscono il diritto delle persone con disabilità all’istruzione”. Tale diritto, specifica la Convenzione, deve essere garantito anche attraverso la predisposizione di misure idonee ad “andare incontro alle esigenze individuali” del disabile (art. 24, par. 2, lett. c), della Convenzione).
Dal quadro normativo esposto emerge, dunque, che la fruizione del diritto del disabile all’istruzione deve essere assicurato attraverso l’adozione di misure di integrazione e sostegno personalizzate e idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti d’istruzione.
Tali obiettivi, secondo il d.p.r. 24/02/1994, dovrebbero essere garantiti attraverso la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato, il c.d. P.E.I.
Alla stesura del P.E.I. partecipano una serie di figure, quali gli operatori dell'U.L.S.S., gli insegnanti curricolari e di sostegno, l'operatore psicopedagogico e i familiari dell’alunno disabile. Tale documento viene redatto ogni anno e contiene l’indicazione dettagliata degli interventi educativi e didattici da adottare, oltre all’indicazione delle ore di sostegno assegnate allo studente.
Nonostante sia evidente che una corretta e individualizzata determinazione delle ore di sostegno sia fondamentale per la realizzazione del diritto all’istruzione dell’alunno disabile, accade di frequente che gli Istituti Scolastici, soprattutto per ragioni di bilancio, assegnino allo studente un numero di ore di sostegno inferiore rispetto al P.E.I., oppure, che sia il P.E.I. stesso a prevedere un numero di ore di sostegno insufficiente rispetto alle effettive esigenze dell’individuo.
Sul punto si è pronunciata più volte la giurisprudenza la quale ha chiarito, con orientamento pressochè uniforme, che il diritto all’istruzione degli alunni con disabilità costituisce un diritto fondamentale che deve essere garantito dal legislatore e dall’amministrazione, anche se ciò significa riconoscere un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza.
Di conseguenza, la condotta dell’istituto scolastico che, per esigenze di bilancio o per carenze amministrative, riconosce un numero di ore settimanali di sostegno inferiore rispetto a quelle necessarie è illegittima. La carenza di risorse economiche, a detta dei Giudici non può, infatti, in alcun modo“condizionare il diritto al sostegno sino a sacrificare il diritto fondamentale all’istruzione” .
In questi casi, dunque, i genitori dello studente disabile potranno presentare ricorso al TAR per chiedere, oltre al riconoscimento delle ore di sostegno in misura adeguata rispetto alle necessità dell’individuo, anche il risarcimento del danno subito per ogni mese di mancanza dell’insegnante di sostegno per un numero adeguato di ore
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